Nella vicenda della morte del
calciatore Davide Astori, l’ex direttore della Medicina sportiva
di Careggi, Giorgio Galanti, venne condannato a 1 anno per falso
ideologico anche perché, si legge nella sentenza, “nonostante
fosse già sotto l’attenzione dell’autorità giudiziaria, non ha
esitato a fabbricare un documento falso per addurre elementi a
suo favore coinvolgendo nella realizzazione di una condotta
penalmente illecita i due impiegati apicali del reparto di
Medicina dello Sport dell’Azienda Ospedaliera di Careggi”. Lo
riporta la motivazione del tribunale di Firenze del 13 giugno
2025. Oltre a Galanti, sempre per falso ideologico furono
condannati – a otto mesi – due medici, la dottoressa Loira
Toncelli e il professore Pietro Amedeo Modesti, questo accusato
anche di ‘distruzione di atto vero’. “Si ritiene provato il dolo
di Galanti”, si legge ancora, per aver concorso con Toncelli
“nel 2019, alla realizzazione di un documento con valutazione
positiva dei dati Strain di Astori, retrodatato falsamente al
2017, in modo da apportare un elemento in più a suo favore nel
processo per la morte dell’atleta”. Galanti, secondo il
tribunale, chiese alla dottoressa Toncelli di “redigere
materialmente il documento relativo allo Strain di Astori”.
L’ormai ex direttore della Medicina sportiva, si legge, “aveva
con lei un accordo rispetto all’inserimento della data
controversa”. Galanti e la dottoressa Toncelli avrebbero
falsificato la data di un certificato facendolo risalire al 10
luglio 2017 giorno in cui Astori fu sottoposto a visita medica.
Astori morì il 4 marzo 2018 a Udine in albergo nel ritiro
prepartita.
Le difese fanno ricorso alla corte di appello. “La sentenza
è stata appellata quindi la decisione non è definitiva – spiega
il difensore del professor Galanti, avvocato Sigfrido Fenyes –
Siamo in una fase in cui deve esser rispettato il principio
costituzionale della presunzione di innocenza. La vicenda
riguarda l’apposizione di una data non su un certificato
fidefacente, come riconosciuto dallo stesso tribunale, ma su una
semplice attestazione di lettura di un esame effettivamente
svolto in precedenza non suscettibile di alterazione o di
diversa interpretazione”.
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